

Certi della sicurezza dell’albergo scelto, l’ultima cosa a cui si pensa è che ci possano rubare i nostri oggetti più preziosi. Dalla nostra stanza alla hall dell’albergo, dagli spazi comuni (interni ed esterni) al parcheggio, il furto potrebbe avvenire in diversi luoghi ma la legge ci tutela anche in questo caso.
E’ bene sapere che chi soggiorna presso una struttura alberghiera o presso un campeggio turistico organizzato e subisce un furto durante la sua permanenza al suo interno ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti corrispondenti al valore degli oggetti ingiustamente al medesimo sottratti. Alcun valore ha infatti l'esposizione nell'hotel di cartelli che avvertono la clientela dell'esonero di responsabilità per eventuali furti.
L'unica limitazione di responsabilità dell’albergatore è quella prevista nel caso in cui, dotato di cassetta di sicurezza, il cliente abbia omesso di depositarVi gli oggetti perché in tal caso l'albergatore risponde per un valore massimo pari a cento volte il prezzo dell'alloggio per giornata.
Esempio:
La Corte di cassazione, in una sentenza recentissima(sentenza 10493/2009) , ha dato piena ragione ad una turista romana che la notte prima di lasciare l'albergo aveva ritirato una sua pelliccia e, durante la notte, qualcuno si era introdotto nella sua stanza rubandole il capo. La donna aveva dunque chiesto il risarcimento del danno. nella sentenza si è infatti stabilito che l'albergatore, nelle ore in cui non offre il servizio di custodia, deve comunque assicurare uno standard di sicurezza adeguato tenuto conto dei rischi ordinariamente prevedibili ed evitabili e tenuto conto della natura e del valore della prestazione alberghiera.
Il Giudice di Pace di Bologna, in una recente sentenza, ha accolto la richiesta di risarcimento danni del cliente che aveva subito il furto di un computer portatile all'interno della hall dell’albergo in cui alloggiava (il caso è estendibile anche all’autoveicolo posteggiato all’interno dell’albergo).
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