

Ormai è tutto stabilito, il contratto della vacanza è firmato, manca solo di preparare le valigie. Ma non è proprio così, può cambiare volo, orario di partenza, costi, proprio poco prima di partire. Non è quello stabilito nel contratto con l’agenzia che non ha adempiuto ai propri doveri.
Ecco la legge che vi tutela:
Se vi sono modifiche prima del viaggio, si può annullare il viaggio senza penali di alcun tipo se ricorre una di queste ipotesi:
-aumento del prezzo nella misura superiore al 10%*oppure
-modifica significativa di uno o più elementi del contratto oppure
-cancellazione del pacchetto turistico.
*Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.
Se vi sono modifiche durante il viaggio, si ha il pieno diritto che l'organizzatore del viaggio alternativamente:
-predisponga adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio senza oneri a carico del turista, oltre al risarcimento del danno.
- rimborsi il turista nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, oltre il risarcimento del danno.
-organizzi il ritorno anticipato senza spese per il turista, se non è possibile alcuna soluzione alternativa, restituendo la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato, oltre il risarcimento del danno.
Esempio:
Due turisti acquistavano un pacchetto all-inlcusive descritto nel catalogo di un famoso tour operator, con partenza con volo diretto da Napoli per Sharm El Sheik, stabilendo precise date di partenza e di rientro con voli diretti. Sennonché, a quattro giorni dalla partenza, il tour operator comunicava ai turisti che, a causa dell'annullamento del volo, gli stessi sarebbero stati "riprotetti" con volo diretto da Roma il cui orario di partenza era anticipato dal pomeriggio alla mattina del medesimo giorno. Al che i due turisti, entrambi professionisti molto impegnati, comunicavano al tour operator che, a causa degli impegni lavorativi già fissati per la mattina del giorno della partenza, erano costretti a rinunciare al viaggio, non accettando la modifica del pacchetto turistico. Pronunciandosi sulla richiesta del tour operator di corrispondere il 100% di penale, il Giudice di Pace di Casoria la riteneva non dovuta e condannava invece quest'ultimo al risarcimento del danno esistenziale subito dai turisti per aver dovuto rinunciare al viaggio programmato quantificandolo in euro 800,00 cadauno, oltre refusione delle spese legali di giudizio.
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