

Arrivo in aereoporto, direzione check-in, consegna bagagli, si va all’imbarco, ma qualcosa non va… Guardo il monitor delle partenze e accade ciò che tanto ho temuto, il volo è in ritardo!
Ecco la legge che vi tutela:
Una recentissima sentenza della Corte Europea ha chiarito il contenuto del Regolamento europeo dichiarando espressamente che chi subisce un ritardo del volo aereo ha diritto ad una compensazione pecuniaria come se il volo fosse stato cancellato.
Ha dunque diritto a :
a) 250,00 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri;
b) 400,00 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri;
c) 600,00 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).
Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l’ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all’arrivo rispetto all’orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.
Le sentenze allegate:
In un caso in cui si era verificato un ritardo di circa un'ora e trenta minuti, il Giudice di Pace di Sant'Anastasia ha riconosciuto al passeggero il diritto al risarcimento del danno derivante dallo stress di natura psico-fisica, in quanto allo stesso non era stata fornita alcuna informazione circa i motivi che hanno determinato il ritardo, né era stato fornito un pasto caldo al passeggero vittima del ritardo del vettore aereo. Tale principio, stabilito dalla menzionata Carta dei diritti del passeggero, emanata dall'Enac, prevede che: "il passeggero deve ricevere informazioni dalla compagnia aerea, dal suo rappresentante o tramite il soggetto che fornisce l'assistenza passeggeri, sul ritardo e sulle cause contestualmente alla conoscenza delle stesse da parte degli organismi preposti e comunque entro la prevista ora d'imbarco… Successivamente le informazioni saranno fornite almeno ogni 30 minuti".
Il Giudice di pace di Grosseto, inuna recente sentenza, ha stabilito che, in base all'´art. 942 del codice della navigazione e l´art. 19 della Convenzione di Montreal (che disciplina i trasporti internazionali) statuiscono che il vettore è sempre responsabile per danno da ritardo o da cancellazione a meno che non provi con documentazione ufficiale degli organi di controllo e gestione aeroportuale non provino l´assoluta impossibilità della partenza (causa di forza maggiore come scioperi, neve od altro). Non basta più, dunque, che la compagnia aerea produca a giustificazioe del ritardo, proopri documenti interni pretendendo di dimostrare lil verificarsi di un guasto tecnico o di una causa metereologica che ha impedito la partenza.
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